Art. 2 (Approvazione)
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[1]All'articolo 21 della convenzione annessa alla presente legge e' sostituito il seguente:
[2]«Qualora nel termine di 18 mesi dalla data della approvazione della presente convenzione la Societa' telefonica delle Puglie non provvedesse alla effettiva attivazione del servizio telefonico, in tutto od in parte, nelle localita' indicate all'art. 17, il Ministero provvedera' con decreto Ministeriale a dichiarare la revoca della concessione per gli impianti non eseguiti, senza diritto alcuno di compenso alla Societa' ed incamerando la relativa cauzione di cui all'art. 19 e nella misura non inferiore a L. 5000».
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello stato, sia insorta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 1° aprile 1915.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Riccio - Carcano.
[7]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 9 aprile 1915 al 16 dicembre 2009
