Art. 4 (Compromesso)
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[1]L'Amministrazione venditrice non assume altra obbligazione o garanzia se non pel fatto della sofferta evizione.
[2]Si conviene, all'uopo, tra le parti che, in caso di evizione totale, per la perdita sofferta dai compratori, quale conseguenza immediata e diretta della evizione, il compenso loro spettante sara' limitato: 1° al rimborso del prezzo, fissato fin da ora in L. 150 il metro quadrato sui metri quadrati 1000 di suoli a livello di via Santa Lucia a Chiatamone ed in L. 250 il metro quadrato sui rimanenti suoli superiori, anche su quelli ove attualmente esistono dei fabbricati, senza tenersi conto delle spese che potranno essere state fatte dai compratori per la demolizione dei fabbricati e trasformazione di tutti i cennati suoli, giacche' di tali spese eventuali si e' tenuto conto nella determinazione del prezzo rimborsabile sopra stabilito; 2° al rimborso delle spese tutte occorse per la vendita; 3° al pagamento del valore materiale delle nuove costruzioni che saranno state eseguite sui suoli venduti, escluso pero' anche espressamente tutto cio' che si riferisce a spese di trasformazione e miglioramenti ed a maggior valore che i medesimi suoli possono avere acquistato per effetto di dette nuove costruzioni al momento della evizione; ed escluso sempre ed interamente e nella piu' ampia e generale forma qualunque altro risarcimento per mancato lucro e guadagno, e per qualsiasi altro maggiore ed accessorio danno.
[3]Tali rimborsi saranno determinati: in ordine allo spese occorse per la vendita, in forma di amichevole e bonario accordo; in ordine al prezzo dei suoli e delle costruzioni, da tre arbitri quali amichevoli compositori, da nominarsi uno dall'Amministrazione venditrice, l'altro dai compratori ed il terzo dal primo presidente della Corte d'appello di Napoli, su istanza di una delle parti; i quali arbitri, ben vero, dovranno anche attenersi nel loro giudizio alle determinazioni, limitazioni ed esclusioni di cui ai numeri 1 e 3 del presente articolo.
[4]In caso di evizione parziale i compratori avranno diritto al rimborso della quota proporzionale del prezzo come sopra stabilito, e delle spese occorse, nonche' della quota proporzionale del valore materiale delle nuove costruzioni con le conclusioni tutte convenute in caso di evizione totale, e sempre limitatamente alla parte evitta. Resta anche fermo in caso di evizione parziale la determinazione dei predetti rimborsi nel modo sopra stabilite per la evizione totale.
[5]Ove pero' i compratori soffrissero l'evizione di una parte dei suoli venduti e questa fosse relativamente al tutto di tale entita' in rapporto alla superficie, che non si sarebbe comprato il tutto senza la parte colpita dalla evizione, in questo caso avranno essi altresi' il diritto ai rimborsi come sopra stabiliti nel caso di evizione totale.
[6]Si conviene pure tra le parti che ove, malgrado l'evizione totale o parziale della cosa venduta, i compratori conservassero la medesima, pagando effettivamente in corrispettivo della evizione una somma minore di quella cui avrebbero diritto di ripetere, come sopra, dall'Amministrazione, la medesima, in questo caso avra' alla sua volta il diritto di pagare invece la detta minore somma.
Testo in vigore dal 25 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
