Art. 11 (Compromesso)
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[1]Dichiara, inoltre, l'Amministrazione militare che, in base al contratto di permuta 26 febbraio 1909 ed agli elenchi A e B indicanti minutamente e specificatamente le localita' permutate con detto istromento, nonche' ai patti relativi alla servitu' di passaggio sulle rampe di Pizzofalcone a favore dell'Amministrazione militare, per accedere al soprastante quartiere, ed a favore del Regio Albergo dei poveri sulla via che dall'Egiziaca conduce alle abitazioni permutate del Ficaio, per accedere alle medesime; in base alle sentenze emesse in prima istanza dalla VII sezione del tribunale di Napoli il di' 24 gennaio, 7 febbraio 1910 e dalla Corte d'appello 9-15 dicembre 1910 in esito ad una causa tra l'Albergo dei poveri e l'Impresa generale per le affissioni e pubblicita' nella quale l'Amministrazione demaniale, chiamata ad intervento, e tenuto conto dell'esistenza di una cabina elettrica e di svariati appoggi per fili conduttori collocati sul Monte Echia dalla Societa' napoletana di elettricita', senza permesso del demanio e dell'Amministrazione del genio militare, e per cui si asserisce che la Societa' abbia pagato un canone al Regio Albergo dei poveri, col quale si asserisce pure avere stabilito un'apposita convenzione non ancora stipulata; tutto esaminato e ponderato, sulla richiesta dell'acquirente Societa', l'Amministrazione assume, dichiara e garantisce che nessun diritto di proprieta' vanta l'Albergo dei poveri sui suoli e sulla pendice del Monte Echia, oggetto della presente vendita, che abusivamente l'Impresa di elettricita' napoletana od altra compagnia ha collocata la cabina e gli appoggi sulla pendice stessa; e che abusivamente e senza verun diritto eziandio, l'Impresa generale di pubblicita' ha attaccato tabelle di affissione sui muraglioni di sostegno della pendice del Monte Echia e sulla pendice istessa, a cominciare dal casamento inferiore del R. Albergo dei poveri a Chiatamone, alla prima rampa, fino al confine del casamento via Santa Lucia, n. 28.
[2]Analogamente col diritto di proprieta' l'Amministrazione trasferisce all'acquirente Societa' ogni qualsiasi diritto, ragione ed azione, per far riconoscere e far valere tutti codesti diritti sia contro l'Albergo dei poveri, la Societa' elettrica e l'Impresa generale per affissione e pubblicita' sia contro chiunque altro, obbligandosi a prestare tutto il suo appoggio e concorso per farli riconoscere da chiunque, prestando all'acquirente Societa' la conseguente garanzia di fatto e di diritto che la legge mette a carico dei venditori
Testo in vigore dal 25 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
