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La cessione delle aree e dei fabbricati demaniali di cui sopra, e che attualmente sono in uso all'Amministrazione militare, si effettuera' a norma delle leggi 5 maggio 1901, n. 151, 14 luglio 1907, n. 496 e 5 luglio 1908, n. 361, e mediante pagamento da parte della Societa' all'Amministrazione militare medesima della somma di lire duecentomila a titolo di plusvalenza, e di lire cinquantaduemilacinquecento a titolo di rimborso di spese per alcuni lavori che la detta Amministrazione nel suo interesse si e' riservata di fare per proprio conto.
Testo in vigore dal 25 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
