Art. 2 (Approvazione)
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[1]Per l'adempimento delle condizioni pattuito con la convezione predetta il Governo del Re e' autorizzato a stanziare annualmente, cominciando dal bilancio 1880, le somme occorrenti nei rispettivi capitoli del bilancio passivo del Ministero dei Lavori Pubblici.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia diserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 19 luglio 1880.
[4]UMBERTO.
[5]A. BACCARINI. A. MAGLIANI. L. MICELI.
[6]Visto - Il Guardasigilli T. VILLA.
Testo in vigore dal 22 luglio 1880 al 16 dicembre 2009
