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[1]Per tutte le linee che la Societa' delle strade ferrate romane sara' per esercitare nel territorio del Regno d'Italia essa e' autorizzata a percepire le tasse di trasporto in base alle tariffe di massima ammesse per la strada ferrata dell'Italia centrale colla legge 8 luglio 1860.

[2]La Societa' ed il Governo per ulteriori accordi, e nei limiti delle tariffe suddette, formeranno le tariffe definitive allo scopo di adottare riguardo ad esse un sistema uniforme per le varie reti di strade ferrate italiane che comunicano tra di loro.

[3]Sono abrogate tutte le clausule contrattuali, inserte nelle varie concessioni fatte alla Societa', contrarie alle predette disposizioni.

Testo in vigore dal 24 agosto 1861 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1861-07-21;135~art6 · fonte del testo

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