Art. 2 (Approvazione)
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[1]Mediante apposito stanziamento nel bilancio passivo dello Stato, verra' a suo tempo provveduto al pagamento dei 12 milioni che rappresentano il concorso del Governo nella costruzione del tratto di ferrovia da Bussoleno a Bardonnêche, sotto deduzione delle somme gia' spese dal Governo per l'eseguimento dei relativi lavori.
[2]D'altra parte verranno a suo tempo inscritte, nella parte straordinaria del bilancio attivo dello Stato, le somme annuali che la Societa' delle ferrovie dell'Alta Italia deve versare sino alla concorrenza dell'anticipazione di 45 milioni stabilita colla Convenzione 4 gennaio 1869, ed intanto, mediante Decreto Reale, verra' ordinata l'iscrizione sul detto bilancio attivo, per lo esercizio 1870, delle prime rate da pagarsi sull'anticipazione suddetta.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
[4]Dato a Firenze addi' 28 agosto 1870.
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli M. Raeli.
[7]Quintino Sella. G. Gadda.
Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009
