Art. 7 (Allegato n. 2)
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[1]All'articolo 36, prima dell'ultimo paragrafo, si aggiunge il seguente:
[2]«Se per altro il prodotto chilometrico delle linee non avesse raggiunto la misura delle lire 44,000 al chilometro nell'anno 1891, cominciera' cionullostante nell'anno stesso e continuera' negli anni successivi il rimborso delle garanzie sulla meta' dell'eccedenza del prodotto lordo che si verifichera' in confronto a quello dell'anno 1890.»
Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009
