Art. 3 (Allegato n. 2)
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Sara' in facolta' del Governo, dopo anni cinque decorrendi dall'approvazione della presente Convenzione, di restituire alla Societa' dell'Alta Italia, col preavviso di mesi 6, i capitali dovuti alla medesima dal Governo in dipendenza della presente Convenzione.
Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009
