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[1]CONVENZIONE fra l'Italia e la Spagna per la proroga del trattato di commercio delli 26 febbraio 1888 23 gennaio 1892
[2]Sua Maesta' il Re d'Italia e Sua Maesta' la Regina reggente di Spagna, in nome del Suo Augusto figlio, Sua Maesta' il Re Don Alfonso XIII, animati dal medesimo desiderio che non rimangano interrotte le relazioni commerciali fra le due Nazioni, in conseguenza della denuncia del Trattato di commercio vigente, che scade col 1° febbraio prossimo, hanno determinato di prorogarlo ed a questo scopo hanno nominato loro plenipotenziari rispettivi i seguenti:
[3]SUA MAESTA' IL RE D'ITALIA
[4]Sua Eccellenza Antonio Starrabba, marchese di Rudini', cavaliere Gran Croce, decorato del Gran Cordone degli ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, decorato della medaglia d'oro al valore militare, deputato al Parlamento, suo presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e ad interim dell'agricoltura, industria e commercio;
[5]E SUA MAESTA' LA REGINA REGGENTE DI SPAGNA:
[6]Sua Eccellenza don Francesco Merry y Colon, conte di Benomar, cavaliere Gran Croce del Reale e Distinto ordine di Carlo III, di quello di Isabella la Cattolica e della Corona d'Italia, suo ambasciatore straordinario e plenipotenziario presso Sua Maesta' il Re d'Italia;
[7]I quali, dopo lo scambio dei rispettivi pieni poteri riconosciuti in piena e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
[8]Art. 1.
[9]Il trattato di commercio fra l'Italia e la Spagna delli ventisei febbraio milleottocentottantotto e' prorogato e rimarra' in vigore fino al trenta giugno milleottocentonovantadue.
Testo in vigore dal 31 gennaio 1892 al 9 maggio 2025
