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[1]E' approvato il contratto stipulato il 23 novembre 1897 tra il Governo ed il Comune di Napoli e col quale si determinano le condizioni per una permuta di immobili demaniali con altri comunali, affine d'isolare il maschio Angioino del Castelnuovo in detta citta'.
[2]E' altresi' approvata la seguente modificazione all'ultimo comma dell'articolo 1° del contratto stesso, gia' accettata dal Municipio di Napoli, purche' alle parole «impegnandosi inoltre il Comune di concorrere» sieno sostituite le parole «obbligandosi inoltre il Comune, a richiesta del Ministero della Guerra, di concorrere».
[3]«L'Amministrazione dello Stato s'obbliga altresi' all'immediata consegna al Comune del maschio Angioino con le modalita' da concordarsi con l'autorita' militare in cambio della cessione dei cameroni alla caserma dei Granili, attualmente di proprieta' del Comune, con ogni diritto annesso e nelle condizioni come si trovano, impegnandosi inoltre il Comune di concorrere con la cifra fissa di lire duecentomila pei lavori di ampliamento e sistemazione della caserma di Piedigrotta, che saranno eseguiti per conto e rischio esclusivo dello Stato».
Testo in vigore dal 13 luglio 1898 al 16 dicembre 2009
