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Per l'espropriazione dei fabbricali e dei terreni la indennita' dovuta ai proprietari sara' determinata nel modo indicato, dall'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della citta' di Napoli. I termini stabiliti legge 25 giugno 1865, n. 2359, per la procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto, da pubblicarsi a norma di legge.
Testo in vigore dal 26 giugno 1909 al 16 dicembre 2009
