Art. 1 (Approvazione)
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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' approvata, con effetto dal 1° luglio 1905, la unita convenzione stipulata con la Navigazione generale italiana in data 14 aprile 1904, la quale modifica, senza aumento di spesa per lo Stato, alcuni servizi da essa esercitati, in virtu' delle vigenti convenzioni.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 29 giugno 1905.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Morelli-Gualtierotti. C. Mirabello. A. Majorana. Rava. Carcano.
[11]Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 7 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
