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Resta inteso che la convenzione di amicizia e di buon vicinato del 23. giugno 1897, modificata dalle precedenti convenzioni addizionali 16 febbraio 1906 e 14 giugno 1907, e dalla presente convenzione, nonche' dalla dichiarazione del 9 gennaio 1901, rimarra' in vigore sino a tutto l'anno 1934 (millenovecentotrentaquattro), e che, se non sara' denunciata sei mesi prima della scadenza, continuera', anche dopo, ad avere effetto di anno in anno per tacita proroga, fino a denuncia da notificarsi sei mesi prima della scadenza annuale.
Testo in vigore dal 30 giugno 1914 al 9 maggio 2025
