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[1]((La Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni del lavoro assume temporaneamente, a norma dell'art. 4 del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, l'esercizio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura nei limiti e con le condizioni stabilite dal decreto-legge su citato e dal relativo regolamento.
[2]Tale gestione nei rapporti contabili e' tenuta distinta da quella delle altre operazioni esercitate dalla Cassa e con bilancio separato)).
Testo in vigore dal 1 maggio 1919 al 1 giugno 1926
