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[1]Sara' in facolta' dell'ingegnere Ferrante di costituire una societa' in accomandita per la costruzione della strada ferrata da Milano a Vigevano, e per l'esercizio di questa tratta e di quella da Vigevano a Mortara.
[2]Pel caso in cui, a mente dell'articolo 254 della legge 20 novembre 1859, il concessionario o la compagnia in accomandita da esso formata volessero cedere i diritti e le ragioni loro competenti in dipendenza del presente capitolato ad una societa' anonima, questa dovra' costituirsi con un capitale, che non potra' oltrepassare gli 8,500,000 lire.
Testo in vigore dal 9 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
