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[1]Il concessionario o la societa' che lo venisse a surrogare dovranno eleggere il loro domicilio nella capitale presso persona delegata a ricevere le intimazioni e notificazioni che occorresse d'indirizzar loro.
[2]Queste intimazioni o notificazioni saranno valide, allorche', in mancanza del legale rappresentante, saranno fatte alla Segreteria del Governo della capitale.
Testo in vigore dal 9 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
