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Quando una societa' anonima od in accomandita sostituisse il concessionario nella attuale concessione, non potranno essere ammessi sequestri sugli averi della societa', suo capitale, interessi o dividendi delle azioni costituenti il fondo sociale. Gli eredi percio' e i creditori degli azionisti non potranno, sotto alcun pretesto, provocare l'apposizione di sigilli sopra i beni e gli averi della societa', ne' prendere ingerenza di sorta nella sua amministrazione. Dovranno anzi per l'esercizio dei loro diritti, riferirsi agli inventari sociali ed alle deliberazioni dell'assemblea generale, se la societa' sara' anonima.
Testo in vigore dal 9 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
