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[1]Il concessionario avra' la preferenza, a parita' di condizioni, per la costruzione ed esercizio per una linea di ferrovia da Mortara a Vercelli; ma esso, per far uso dell'accennata preferenza, dovra' accettare le condizioni che fossero fatte da altri offerenti entro quattro mesi dal giorno in cui le condizioni suddette gli saranno state notificate dal Governo.
[2]Il diritto di preferenza di cui sovra avra' una durata eguale a quella prefissa per la concessione.
Testo in vigore dal 9 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
