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[1]Finche' l'annuo prodotto netto della tratta da Mortara a Vigevano non raggiunga il 4 1/2 per cento guarentito, la sorveglianza governativa sara' esercitata non solo per guarentire la sicurezza pubblica ed un conveniente e sufficiente servizio, ma ancora perche', occorrendo, sieno date quelle disposizioni che giovino dentro certi limiti di spesa, e sentito il concessionarie, a promuovere un maggiore movimento, sia di persone che di merci.
[2]Percio' il concessionario dovra' mantenere la strada ferrata e organizzarne l'esercizio in modo da soddisfare alla piu' rigorosa regolarita', e procurare il transito il piu' agevole per le persone, e tale che non sia cagione di danni o di guasti alle merci.
Testo in vigore dal 9 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
