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[1]Per compensare il concessionario delle maggiori spese che egli deve sostenere per preparare il ponte del Ticino, capace anche pel transito del carreggio ordinario, lo Stato concorrera' nella spesa occorrente per una somma fissa ed invariabile di seicento mila lire.

[2]Questa somma verra' pagata dal Governo al concessionario dopo che il ponte sara' stato aperto al duplice transito cui deve servire, e che sara' stato definitivamente collaudato, e cio' in cedole del debito pubblico al 5 p. o/o al valore nominale.

Testo in vigore dal 9 agosto 1861 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1861-07-17;100~art46 · fonte del testo

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