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[1]Il concessionario sara' inoltre obbligato al pagamento della contribuzione prediale della strada, la quale sara' stabilita in proporzione di superficie e della quota d'imposta che i terreni pagavano antecedentemente.
[2]Le stazioni, tettoie, rimesse, magazzini ed altri fabbricati qualunque attinenti al servizio della ferrovia saranno imposti per parificazione ad altri fabbricati delle localita' in cui trovansi situati.
Testo in vigore dal 9 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
