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Il concessionario si obbliga di esercitare a tutte sue spese e con materiale suo proprio, cioe' con proprie locomotive, vagoni, carri da merci, vagoni a bagagli, trucchi ed ogni altra specie di veicoli, la linea da Vigevano a Milano, e si assume pure l'esercizio della tratta tra Vigevano e Mortara che gli viene ceduto dallo Stato.
Testo in vigore dal 9 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
