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Il concessionario dovra' stabilire sulla ferrovia una linea telegrafica elettrica pel servizio di locomozione, secondo il sistema che sara' da esso proposto ed approvato dal Governo, il quale si riserva la facolta' di collocare a sue spese e di esercitare per conto suo sulla stessa palificazione altri fili per la propria corrispondenza officiale e per gli usi del commercio.

Testo in vigore dal 9 agosto 1861 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1861-07-17;100~art39 · fonte del testo

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