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Se prima od anche durante la costruzione venga introdotto e, da esperienza fattane su altre ferrovie, sia dimostrato solido, sicuro, e di non meno facile ed economica manutenzione, qualche altro sistema di armamento differente da quello prescritto nei precedenti articoli, il concessionario potra' domandarne l'applicazione, restando pero' obbligato ad eseguire il sistema sovra determinato, ove quello che si vorrebbe sostituirvi non fosse dagli uffici d'arte giudicato soddisfacente.
Testo in vigore dal 9 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
