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L'altezza alla chiave dei viadotti e cavalcavia sopra il piano della strada ordinaria, se questa passa sotto la strada ferrata, non potra' essere minore di metri 5. Se la strada ferrata passa sotto la strada ordinaria, l'altezza alla chiave del volto sopra i regoli non potra' essere minore di metri 4,60.
Testo in vigore dal 9 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
