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Nei siti in cui la differenza tra i livelli rispettivi della strada ferrata e di una strada ordinaria sia tale che consenta con moderata spesa di poter procurare la traversata con un cavalcavia o sottovia, questo modo di attraversamento dovra' essere preferito, protraendo all'occorrenza le rampe di accesso in modo da non eccedere il 3 per % per le strade nazionali, e quello del 5 per le altre, e conservando alle strade la loro attuale larghezza.

Testo in vigore dal 9 agosto 1861 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1861-07-17;100~art29 · fonte del testo

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