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Nelle localita' in cui il piano stradale al disotto della massicciata si elevera' sul suolo latistante meno di 50 centimetri, la strada verra' munita di fossi per lo scolo delle acque, della larghezza ai bordi superiori non minore di centimetri 90.
Testo in vigore dal 9 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
