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I rilevati e le trincee dovranno avere una scarpa di un metro e mezzo di base per uno di altezza. Nelle trincee la larghezza di metri 5,50 sara' aumentata di quella maggiore necessaria a potervi praticare da ciascuna parte i fossi di scolo di conveniente capacita'.
Testo in vigore dal 9 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
