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Per questo rannodamento e per tutto cio' che potra' occorrere per dare accesso alla suddetta stazione, di proprieta' della societa' delle ferrovie lombarde e dell'Italia centrale, il concessionario della ferrovia Milano-Vigevano dovra' intendersi colla premenzionata societa', mediante apposita convenzione da sottoporsi alla sanzione del Governo, a mente dell'articolo 20 del capitolato annesso alla legge dell'8 luglio 1860, approvativa della convenzione relativa alle ferrovie lombarde e centrale italiana, ed a seconda dell'ultimo alinea dell'articolo 239 della legge 20 novembre 1859 sui pubblici lavori.
Testo in vigore dal 9 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
