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[1]L'ammontare delle dette due cauzioni sara' restituito al concessionario per rate di lire 50,000 a misura che sara' fatto constare dell'acquisto di terreno, dell'esecuzione di lavori, o di forniture sopra il luogo di materiali per un importo doppio almeno delle rate di cui si domandera' la restituzione.
[2]Con queste successive restituzioni si ridurra' il suddetto ammontare della cauzione a lire 100,000, le quali verranno restituite solo quando la strada ferrata sara' stata debitamente compiuta e collaudata e non vi siano richiami per parte di proprietari espropriati o danneggiati.
Testo in vigore dal 9 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
