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Potra' la societa' accettare premii in danaro o cessione di terreni per la sede della sua strada e sue dipendenze dai comuni e corpi morali interessati nella costruzione della linea, con che pero' l'ammontare dei suddetti premii e delle cessioni di terreno stia in ragionevoli limiti colle forze finanziarie dei detti corpi morali e siano i relativi atti previamente approvati dalle autorita' amministrative competenti a termini delle vigenti leggi.
Testo in vigore dal 9 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
