Art. 1 (Approvazione)
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[1]UMBERTO I
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' approvata la convenzione stipulata il 3 luglio 1881 tra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze, interim del Tesoro, per l'Amministrazione dello Stato, e la Societa' delle Strade Ferrate Sarde, per la concessione alla Societa' medesima della costruzione e dello esercizio di una strada ferrata da Terranova al Golfo degli Aranci.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 14 maggio 1882.
[10]UMBERTO.
[11]A. Baccarini.
[12]Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Testo in vigore dal 16 giugno 1882 al 16 dicembre 2009
