Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1875 al 16 dicembre 2009. 524 parole tolte, 23 parole aggiunte in 17 capoversi.

tolto: Servizi di posta.

tolto: Il servizio di posta per tutte le lettere, stampe e dispacci del Governo ed in genere di ogni oggetto cartaceo relativo al pubblico servizio da un'estremita' all'altra della linea, o da punto a punto della medesima, sara' fatto gratuitamente dal concessionario nel modo seguente:

tolto: 1° Tanto nei treni ordinari dei viaggiatori e di mercanzie, quanto in quelli celeri, diretti, omnibus o misti, che saranno designati dal Governo, il concessionario dovra' riservare gratuitamente un compartimento speciale pei bisogni del servizio postale e per contenere anche gli agenti incaricati di questo servizio;

tolto: 2° Se il volume delle corrispondenze e degli oggetti di cui sopra o circostanze di servizio rendessero necessario l'impiego di vetture speciali, o se l'Amministrazione volesse stabilire degli uffici postali ambulanti, il concessionario dovra' fare il trasporto, con qualsivoglia treno, sia di andata che di ritorno, anche di questi veicoli, su cui prenderanno posto gli agenti postali, in quel numero che sara' stabilito dalla Direzione generale delle poste.

tolto: I vagoni postali, da eseguirsi secondo i modelli forniti dall'Amministrazione delle poste, potranno essere costrutti e dovranno sempre essere mantenuti e riparati dal concessionario, mediante il rimborso delle spese sostenute, da liquidarsi;

tolto: 3° L'Amministrazione delle poste non potra' pretendere alcun cambiamento ne' negli orari, ne' nel corso o nelle fermate dei convogli;

tolto: 4° Quando vi sieno treni speciali in partenza, l'Amministrazione delle poste potra' valersene pel trasporto dei dispacci postali e del corriere o delle vetture ambulanti;

tolto: 5° Quando l'Amministrazione delle poste domandi un convoglio speciale, il concessionario potra' aggiungervi vetture per viaggiatori di ogni classe e carri per trasporto di merci a grande velocita', purche' il servizio postale non sia pregiudicato.

Mostra gli altri 9 capoversi cambiati

tolto: Per questi treni speciali il corrispettivo dovuto al concessionario sara':

tolto: Per ogni treno speciale pei viaggiatori, composto di non piu' di dieci veicoli, e per ogni chilometro utile percorso, lire 2;

tolto: Per ogni vettura al di la' delle dieci, e per ogni chilometro utile percorso, lire 0,20;

tolto: 6° Il peso delle vetture per il servizio delle poste non potra', col carico, eccedere ottomila chilogrammi;

tolto: 7° Quando occorra, dovra' il concessionario prestarsi a trasportare gratuitamente su convogli ordinari le vetture del corriere montato sopra truchs forniti gratuitamente dal concessionario;

tolto: 8° Ove sara' permesso dalle esigenze del servizio della strada ferrata, il concessionario dovra' prestarsi, a richiesta dell'Amministrazione delle poste, a fornire nelle stazioni un locale sufficiente per ufficio postale o per deposito delle valigie;

tolto: 9° L'Amministrazione delle poste, in tutti i treni in cui essa non avra' ufficiali propri, potra' richiedere al concessionario che i capi-convoglio ricevano essi i pacchi di lettere ed i dispacci per consegnarli ai capi-stazione, i quali faranno per parte loro consegna a quegli agenti o delegati dell'Amministrazione delle poste che saranno incaricati di venire a riceverli nelle stazioni medesime.

tolto: Le norme che dovranno regolare questo servizio saranno stabilite di comune accordo;

tolto: 10° L'Amministrazione delle poste potra' stabilire a sue spese gli stanti ed apparecchi necessari per lo scambio dei dispacci a convoglio corrente, a condizione pero' che questi stanti od apparecchi per la loro natura e disposizione non siano di impedimento ne' di pericolo alcuno alla circolazione dei convogli, ne' al servizio delle stazioni.aggiunto: Capitolato-art. 33 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1875-07-03;2601~art33 · fonte del testo

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