Art. 1
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[1]UMBERTO I
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' approvata la convenzione di che nell'istromento 18 giugno 1877 a rogito del notaro Pietro Biagi, stipulata fra l'Amministrazione del Demanio dello Stato e la Provincia di Lucca per la cessione alla Provincia stessa degli stabilimenti termali demaniali detti Bagni di Lucca con tutti i fabbricati, locali e terreni costituenti loro attinenze o dipendeneze, non che i mobili e gli altri oggetti in essi esistenti.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 20 febbraio 1881.
[10]UMBERTO.
[11]A. Magliani.
[12]Visto, Il Guardasigilli: T. Villa.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1881 al 16 dicembre 2009
