Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 maggio 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Ove dalle visite risultasse che alcuno dei piroscafi non soddisfacesse alle condizioni richieste, il concessionario nel congruo limite di tempo che verra' assegnato dal Ministero della marina dovra' surrogarlo ed uniformarsi a quelle altre prescrizioni che saranno emanate, ferma la responsabilita' che il concessionario possa avere incontrato per ritardi od inconvenienti seguiti.
Testo in vigore dal 31 maggio 1913 al 16 dicembre 2009
