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[1]Il concessionario non potra' cedere ad altri il servizio contemplato nel presente capitolato senza il consenso del Governo.
[2]Il concessionario non potra' inoltre vendere i piroscafi assegnati al servizio predetto senza l'autorizzazione del ministro della marina. Questi avra' facolta' di opporsi al noleggio dei piroscafi stessi e d'imporre determinate condizioni.
[3]Esso non potra' del pari, senza l'autorizzazione del ministro predetto, assumere per conto di altro Governo l'esercizio di un servizio postale.
[4]E' vietata qualunque partecipazione diretta del concessionario a trusts, coalizioni o cartelli o ad accordi di qualsiasi genere tendenti a modificare artificialmente i prezzi o a deviare artificialmente correnti di esportazione o di traffico.
[5]Contravvenendosi a questi patti, il Governo, sentito il Consiglio di Stato, e' in facolta' di dichiarare risoluto il contratto a danno del concessionario senza obbligo di giudiziale diffidamento.
Testo in vigore dal 31 maggio 1913 al 16 dicembre 2009
