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[1]Il concessionario ha l'obbligo di compilare la statistica del movimento dei viaggiatori e delle merci per la linea esercitata con la indicazione dei diversi introiti e di trasmetterne copia per ogni viaggio all'Ispettorato dei servizi marittimi che ha diritto di controllarne la compilazione, al quale scopo il concessionario dovra' mettere a disposizione del funzionario incaricato tutti i documenti necessari per siffatto controllo.
[2]Il concessionario, alla fine di ogni anno e non oltre i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario annuale, trasmettera' al ministro della marina, insieme coi propri bilanci, una relazione tecnica ed economica dell'azienda della linea contenente la ripartizione cosi' dei prodotti come delle spese.
Testo in vigore dal 31 maggio 1913 al 16 dicembre 2009
