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[1]Il servizio stabilito nel precedente articolo sara' eseguito con piroscafi di stazza lorda non inferiore a 4000 tonnellate ed aventi una velocita' non inferiore a 10 miglia all'ora in navigazione.
[2]Il loro numero sara' tale da garantire la regolare esecuzione del servizio.
[3]I detti piroscafi devono essere classificati alla prima classe del «Registro nazionale italiano» o di altro registro di classificazione nazionale, le cui visite e perizie siano riconosciute dal ministro della marina equivalenti alle visite e perizie ufficiali, con obbligo di mantenere tale classificazione per tutta la durata del contratto, e dovranno avere all'inizio del servizio un'eta' non superiore ai dieci anni.
[4]I piroscafi stessi dovranno essere di assoluta proprieta' dei concessionari e dovranno inalberare la bandiera italiana e quella postale.
Testo in vigore dal 31 maggio 1913 al 16 dicembre 2009
