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[1]Il concessionario dovra' accordare il viaggio gratuito, escluso il vitto:
[2]1° ai membri del Parlamento italiano e nel limite massimo di cinque per viaggio, ove effettui il trasporto dei passeggeri;
[3]2° ai funzionari dell'Ispettorato dei servizi marittimi preposti alla sorveglianza della linea.
[4]Il concessionario ha l'obbligo di trasportare gratuitamente, fino alla concorrenza di tre metri cubi per viaggio, i campioni che le Camere di commercio e Musei industriali inviassero a Camere di commercio e Musei industriali dei paesi serviti dalla linea e viceversa. Si obbliga inoltre di concedere il viaggio gratuito di andata e ritorno, escluso il vitto, (compreso il trasporto in franchigia del bagaglio campionario) tra i porti italiani e quelli esteri al di la' del Canale di Suez toccati dalla linea, a commessi viaggiatori di case nazionali, nel limite di due a viaggio.
[5]Il concessionario dovra' trasportare gratuitamente, escluso il vitto, gl'indigenti che vengono in Italia per prestare servizio militare o che ritornano all'estero dopo averlo adempiuto.
[6]Il concessionario si obbliga infine di eseguire trasporti per conto dello Stato con le riduzioni del 50 per cento sui noli di tariffa.
Testo in vigore dal 31 maggio 1913 al 16 dicembre 2009
