Art. 1 (Approvazione)
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Il Governo del Re e' autorizzato a stipulare ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 4 n. 7 della legge sulla contabilita' generale dello Stato, una convenzione per l'esercizio della linea di navigazione fra Venezia e Calcutta alle condizioni del capitolato qui unito.
Testo in vigore dal 31 maggio 1913 al 16 dicembre 2009
