Art. 9
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[1]Il Ministero della marina, nello stabilire l'orario della linea, fissera' un limite massimo di tempo per l'esecuzione di essa tenendo conto della velocita' indicata nell'art. 2 e del tempo di fermata nei singoli porti.
[2]Il concessionario, almeno otto giorni prima della partenza per ogni viaggio da Genova, dovra' informare il Ministero della marina circa l'itinerario che seguira' il piroscafo. Eguale notizia dovra' essere data prima della partenza da Porto Limon.
Testo in vigore dal 31 maggio 1913 al 16 dicembre 2009
