Art. 8
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[1]Se durante la concessione si perdesse qualche piroscafo, il concessionario dovra' provvedere al servizio con altro piroscafo, anche noleggiato, che abbia i requisiti voluti, per modo che non avvengano interruzioni. Tale piroscafo dovra' essere accettato dalla Commissione di visita.
[2]In caso di necessita', per riparazioni o per ordinaria manutenzione e per non piu' di tre viaggi all'anno, potra' essere consentito di adibire eccezionalmente alla linea anche un piroscafo noleggiato purche' corrisponda alle condizioni prescritte di velocita' e tonnellaggio e di classificazione richiesta dall'art. 2.
[3]Questa straordinaria sostituzione dovra' essere dal concessionario richiesta caso per caso al Ministero della marina.
Testo in vigore dal 31 maggio 1913 al 16 dicembre 2009
