Art. 30
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 maggio 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Nei lavori di carico e scarico nei porti italiani il concessionario dovra', a parita' di condizioni, preferire le Societa' di lavoratori legalmente costituite.
Testo in vigore dal 31 maggio 1913 al 16 dicembre 2009
