Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 maggio 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I piroscafi che i concessionari dovessero costruire per l'attuazione dei servizi sovvenzionati devono essere costruiti nei cantieri italiani.

[2]I concessionari potranno ricorrere ai cantieri esteri nei due casi seguenti:

[3]1° quando i cantieri nazionali di prim'ordine domandino un prezzo del 7 per cento superiore al valore risultante dalla media dei prezzi di sei cantieri esteri di prim'ordine, esclusi il prezzo massimo ed il minimo;

[4]2° quando non possano ottenere da alcun cantiere italiano di prim'ordine la consegna del materiale entro un congruo limite di tempo.

[5]I concessionari avranno pero' diritto di ricorrere all'industria estera senza vincolo di sorta per la costruzione di un quarto del tonnellaggio occorrente pei servizi.

[6]Nel caso in cui nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo sorgessero divergenze, queste saranno risolute inappellabilmente dal ministro della marina.

Testo in vigore dal 31 maggio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-05-29;500~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari