Art. 20
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[1]A garanzia degli obblighi assunti il concessionario dovra' prestare una cauzione di lire quarantacinquemila (L. 45.000).
[2]La cauzione dovra' essere prestata in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato, ovvero costituendo il pegno sopra uno o piu' piroscafi del concessionario che dovranno essere a tal uopo assicurati presso una Societa' italiana di assicurazioni accettata dal Ministero della marina per una somma che garantisca l'ammontare della cauzione.
[3]La cauzione e' vincolata a garanzia degli obblighi assunti e delle responsabilita' incorse cosi' dal concessionario come dalle persone per cui egli deve rispondere civilmente. La cauzione serve eziandio per garantire il pagamento delle multe definitive inflitte che non fossero pagate dal concessionario o non si potessero prelevare dalle sovvenzioni. In questo caso si provvedera' mediante decreto del ministro della marina a prelevare le somme dalla cauzione, la quale dovra' essere immediatamente reintegrata. Non avvenendo cio', il contratto s'intendera' risoluto per colpa del concessionario.
[4]I crediti del Governo verso il concessionario godranno di privilegio sulla cauzione in confronto di ogni altro credito contro il concessionario stesso per parte dei terzi, qualunque sia la precedenza degli atti giudiziari.
Testo in vigore dal 31 maggio 1913 al 16 dicembre 2009
