Art. 17
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[1]In caso di guerra, blocco o quarantena, il Ministero della marina avra' facolta' di modificare i viaggi nel limite della percorrenza normale, o di sospenderli.
[2]In caso di modificazione di viaggi sara' corrisposto al concessionario l'intero compenso di cui all'art. 26.
[3]In caso di sospensione di viaggi per le cause suaccennate la sovvenzione sara' ridotta del 50 per cento.
Testo in vigore dal 31 maggio 1913 al 16 dicembre 2009
