Art. 14
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 maggio 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Tanto per i passeggieri, quanto per le merci, da trasportarsi sulla linea e conforme alle clausole del presente capitolato, e' fatto obbligo al concessionario di attuare, previ necessari accordi con le ferrovie, il servizio cumulativo con le medesime, e di attuarlo pure con le altre Societa' di navigazione sovvenzionate, e, nulla ostandovi, con le altre Societa' italiane di navigazione marittima e fluviale.
[2]Questi servizi cumulativi dovranno esercitarsi, possibilmente, mediante unico contratto di trasporto, e, ove ne sia riconosciuta la convenienza dalle Amministrazioni partecipanti, formando prezzi globali determinati sulle basi di tariffe proprie a ciascuna delle Amministrazioni stesse.
[3]Sara' pure possibilmente attuato servizio cumulativo con le ferrovie estere e con Societa' di navigazione estere che esercitino linee per localita' non toccate da piroscafi italiani.
Testo in vigore dal 31 maggio 1913 al 16 dicembre 2009
