Art. 1 (Approvazione)
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Il Governo del Re e' autorizzato a stipulare ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 4, n. 7 della legge sulla contabilita' generale dello Stato, una convenzione per l'esercizio della linea di navigazione fra l'Italia ed il Centro America alle condizioni del capitolato qui unito.
Testo in vigore dal 31 maggio 1913 al 16 dicembre 2009
