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Ove dalle visite risultasse che alcuno dei piroscafi non soddisfacesse alle condizioni richieste, il concessionario, nel congruo limite di tempo che verra' assegnato dal Ministero della marina, dovra' surrogarlo ed uniformarsi a quelle altre prescrizioni che saranno emanate, ferma la responsabilita' che il concessionario possa avere incontrato per ritardi od inconvenienti seguiti.
Testo in vigore dal 31 maggio 1913 al 16 dicembre 2009
